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Assegno temporaneo per figli minori, al via le domande dal 1° luglio

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Assegno temporaneo per figli minori, al via le domande dal 1° luglio

Ci sarà tempo dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021 per presentare la domanda per l’Assegno temporaneo per figli minori, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ovvero (Circ. INPS 30 giugno 2021 n. 93):

– lavoratori autonomi;

– disoccupati;

– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– titolari di pensione da lavoro autonomo;

– nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Il rispetto dei requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico sarà fondamentale per l’ottenimento dell’assegno, che spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

In particolare, si prevede:

– una soglia di ISEE pari a € 7.000, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e € 217,8 per figlio in caso di nuclei numerosi;

– una soglia massima pari a € 50.000 di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

La domanda potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:

– portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile al seguente indirizzo (https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf) o dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);

– Contact Center Integrato;

– Patronati.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021, l’Assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

La domanda non dovrà essere presentata dai percettori del Reddito di Cittadinanza, perché la quota spettante dell’assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS.

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la circolare INPS del 30 giugno 2021, n. 93