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Cessione del brevetto e contratto a forma libera

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Cessione del brevetto e contratto a forma libera

marchi e brevetti | 25 Maggio 2018

Cessione del brevetto e contratto a forma libera

di Andrea Mazzaro – Avvocato

Nei contratti a forma libera incombe su colui che invoca l’esistenza e la vincolatività del contratto l’onere di provare – anche mediante presunzioni, la cui validità, concludenza e concordanza deve essere valutata dal giudice del merito – l’avvenuto perfezionamento dell’atto in discussione. Gli elementi assunti a fonte di prova presuntiva – uno o più – devono, peraltro, necessariamente rivestire, a norma dell’art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e della precisione, e – nel caso di concorso di più elementi presuntivi – anche quello della “concordanza”.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 12971/18; depositata il 24 maggio)