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Cessione del contratto di leasing: è reddito da lavoro autonomo

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Cessione del contratto di leasing: è reddito da lavoro autonomo

Concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 c. 1-quater TUIR) anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi – quali elementi immateriali – derivanti dal contratto esistente (Risp. AE 13 luglio 2020 n. 209).

Il caso. L’Istante esercita una libera professione e ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile ove esercita la sua attività professionale (L. 296/2006). Dal 1° gennaio 2020, intende esercitare l’attività esclusivamente in forma associata, anziché individuale, costituendo con un altro soggetto una associazione professionale. Conseguentemente, provvederà a chiudere la partita IVA relativa all’attività esercitata in forma individuale e cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita attualmente la propria attività ad una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l’immobile alla medesima associazione per l’esercizio dell’attività professionale.

Il quesito. L’Istante chiede se la suddetta cessione generi per lo stesso materia imponibile, posto che la disciplina in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), non prevede alcun riferimento espresso in relazione a tale fattispecie.

La risposta dell’AE. L’amministrazione finanziaria ritiene che la cessione del contratto suddetto rappresenti per l’Istante un’operazione da assoggettare a tassazione. Più nello specifico, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, si configura come cessione di “elementi immateriali”, attratta a tassazione ai sensi del c. 1-quater dell’art. 54 TUIR. I corrispettivi di cui alla menzionata disposizione, se percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata (art. 17, c.1, lett. g-ter TUIR).

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 13 luglio 2020, n. 209