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Confermate (in parte) le sanzioni inflitte a Facebook per pratiche commerciali scorrette e aggressive

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Confermate (in parte) le sanzioni inflitte a Facebook per pratiche commerciali scorrette e aggressive

Con due sentenze dello scorso 10 gennaio, nn. 261 e 260, il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Facebool Ireland Ltd contro il provvedimento dell’AGCM n. 27432/18 con cui il colosso dei social network era stato condannato ad una sanzione pecuniaria pari a 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 d.lgs. n. 206/2005.

Le pratiche sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, le pratiche sanzionate riguardavano l’adozione, in fase di prima registrazione alla piattaforma, di un’informativa ritenuta priva di immediatezza, chiarezza e correttezza con riferimento alla raccolta e all’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti.

Veniva invece qualificata come aggressiva l’applicazione di un meccanismo che, secondo la ricostruzione dell’Autorità, comportava la trasmissione dei dati degli utenti dalla Piattaforma del “social network” ai siti “web/app” di terzi e viceversa, senza preventivo consenso espresso dell’interessato, per l’uso degli stessi a fini di profilazione e commerciali.

Informativa sull’utilizzo dei dati degli utenti a fini commerciali. Rigettando la deduzione circa la carenza di potere dell’AGCM, che secondo il ricorrente avrebbe invaso un campo di competenza esclusa del Garante Privacy, il TAR sottolinea come « tale approccio sconta una visione parziale delle potenzialità insite nello sfruttamento dei dati personali, che possono altresì costituire un “asset” disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di “controprestazione” in senso tecnico di un contratto […] Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore».

Viene inoltre escluso che l’omessa informazione dello sfruttamento ai fini commerciali dei dati dell’utenza sia una questione interamente disciplinata e sanzionata nel Regolamento privacy. Come si legge nel testo dei provvedimenti «la non sovrapponibilità dei piani relativi alla tutela della “privacy” e alla protezione del consumatore si desume dalle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, del 13 settembre 2018, nelle cause riunite C 54/17 e C 55/17, nella quale si è statuito che la disciplina consumeristica non trova applicazione “unicamente quando disposizioni estranee a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29”».

Risulta in conclusione corretta la valutazione della Autorità circa l’idoneità della pratica sanzionata a trarre in inganno il consumatore e ad impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al social network.

Quanto alle doglianze circa l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa, il TAR ricorda che si tratta di una misura accessoria prevista dell’art. 27, comma 8, cod. cons. e che «la dichiarazione non ha lo scopo di sanzionare l’operatore pubblicitario, ovvero di risarcire i soggetti già lesi dal messaggio, bensì di impedire, da un lato, eventuali future riedizioni del messaggio e dall’altro di contrastare l’eventuale persistere degli effetti del “claim” ingannevole». Le modalità e le forme di tale pubblicazione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’Autorità e risultano dunque immuni da censure.

Trasmissione dei dati a terzi. Per quanto riguarda seconda pratica sanzionata dall’ACGM e relativa al meccanismo di trasmissione dei dati degli utenti registrati a Facebook dalla piattaforma del social network ai siti “web/app” di terzi, l’Autorità ha ritenuto che le modifiche apportate dal professionista dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio non fossero sufficienti ad eliminare il carattere aggressivo della prativa stessa. Secondo il TAR però tale valutazione non risulta corretta «avendo di converso dimostrato il professionista che la piattaforma non rappresenta un mezzo attraverso cui gli utenti forniscono il consenso al trasferimento dei dati, dal momento che ciò avviene in un momento successivo, su base granulare per ogni singola “app/sito web”. Deve, poi, osservarsi, che il giudizio circa la presunta natura “aggressiva” delle locuzioni usate per disincentivare l’utente dal disattivare la piattaforma risulta non adeguatamente motivato o approfondito, nonché parzialmente contraddittorio, in quanto sono effettivamente presenti delle conseguenze negative in caso di disattivazione».

In conclusione, il ricorso viene accolto solo parzialmente e il provvedimento annullato limitatamente alla seconda prativa commerciale sanzionata.