Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Congedi COVID-19: istruzioni INPS

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Congedi COVID-19: istruzioni INPS

Congedi COVID-19: istruzioni INPS

L’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della presentazione delle domande di accesso al:

– congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS (art. 23 DL 18/2020). Il congedo, alternativo al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, è fruibile per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (DPCM 4 marzo 2020);

– estensione dei permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili ( art. 33, c. 3 e 6, L. 104/92), per i lavoratori dipendenti (art. 24 DL 18/2020).

– Dipendenti

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. Un apposito messaggio dell’INPS comunicherà l’adeguamento delle procedure informatiche.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti.

I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino al 25 marzo (data di pubblicazione della circolare in commento), i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti per il congedo COVID-19. Gli stessi datori di lavoro, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS.

Al momento della presentazione telematica della domanda il richiedente deve autocertificare le condizioni richieste ai fini della fruizione del congedo, ovvero che:

– non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

– non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

Iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS. Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, c. 1, TUIR), non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine.

Un apposito messaggio dell’INPS comunicherà l’adeguamento delle procedure informatiche. Nelle more delle implementazioni procedurali, i menzionati lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19. La domanda, infatti, ancorché presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non superiore a 15 giorni.

Per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo (data di entrata in vigore del DL 18/2020), anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

Al momento della presentazione telematica della domanda il richiedente deve autocertificare le condizioni richieste ai fini della fruizione del congedo, ovvero che:

– non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

– non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

Figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Il Decreto “Cura Italia” (art. 23, c. 5, DL 18/2020) ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c. 1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età.

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

In base a quanto sopra evidenziato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, possono fruire del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità, anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie lavorative di appartenenza. I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

Anche questi genitori possono fruire, in alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.Lgs 151/2001), fruiti dai genitori durante il predetto periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Pertanto, il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (DPCM del 4 marzo 2020), non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Resta fermo che per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS.

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’INPS, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate.

Un apposito messaggio dell’INPS comunicherà l’adeguamento delle procedure informatiche. Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020. I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà presentare la domanda all’INPS, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure stesse.

Al momento della presentazione telematica della domanda il richiedente deve autocertificare le condizioni richieste ai fini della fruizione del congedo, ovvero che:

– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

– non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;

– sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio (art. 4 c. 1 L. 104/92);

– il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere

– assistenziale;

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;

– non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

I genitori di figlio disabile in situazione di gravità possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti (art. 3, c. 3, L. 104/92). Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito. Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.Lgs. 151/2001) e con il congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001).

Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità (i 3 giorni di permesso mensile, il prolungamneto del congedo parentale, i permessi orari e il congedo straordinario: Circ. INPS n. 155/2010; Circ. INPS n. 32/2012).

Estensione dei permessi retribuiti (L. 104/92) per i lavoratori dipendenti. Il Decreto “Cura Italia” (art. 24 DL 18/2020) ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti per assistere i disabili (art. 33, c. 3 e 6, L. 104/92), di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista. Le 12 giornate, così come i 3 giorni ordinariamente previsti (art. 33 c. 3 e 6 L. 104/92), possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo già forniti (Mess. INPS n. 16866/2007 e n. 3114/2018) per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

L’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario è il seguente:

– lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.

– part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.

È confermata la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti, alle condizioni e secondo le modalità previste (art. 33, c. 3 e 6, L. 104/92). Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti per il riproporzionamento dei 3 giorni di permesso ordinari, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso è la seguente:

– lavoro part-time: (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.

Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto. La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi retribuiti (art. 33, c. 3 e 6, L. 104/92). Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

(Fonte: mementopiu.it)

Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Qui la circolare INPS del 25 marzo 2020, n. 45