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COVID-19: in G.U. l’ordinanza del Ministero della Salute sui tamponi per chi rientra da alcuni Paesi esteri

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COVID-19: in G.U. l’ordinanza del Ministero della Salute sui tamponi per chi rientra da alcuni Paesi esteri

In G.U. n. 202 del 13 agosto 2020 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministero della Salute emessa il 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nello specifico, l’ordinanza è destinata a coloro che intendano fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato ovvero transitato in Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

In tal senso, dovranno applicarsi le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

– obbligo di presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia chiamato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio italiano, effettuato mediante tampone e risultato negativo;

– obbligo di sottoporsi al suddetto test al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine oppure entro 48 ore dall’ingresso presso l’ASL locale di riferimento, arco di tempo durante il quale le persone saranno sottoposte ad isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Fermo restando che i destinatari dell’ordinanza hanno l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio anche se asintomatiche, il Ministero precisa che chiunque presenti sintomi da COVID-19 ha l’obbligo di segnalarlo alle Autorità competenti e di sottoporsi, nel frattempo, ad isolamento.

Qui lordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020; in G.U. del 13 agosto 2020, n. 202