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COVID: l’autocertificazione falsa non integra il reato di falso ideologico

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COVID: l’autocertificazione falsa non integra il reato di falso ideologico

Secondo il GIP di Reggio Emilia infatti la norma di cui all’art. 1 del predetto d.P.C.M. deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge” e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini.

Da questo punto di vista, si legge nella pronuncia, il divieto di ogni spostamento dall’abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., ma in una conculcazione – preclusa alla Autorità Amministrativa, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’inviolabile diritto di libertà personale.

Dalla ricostruzione della vicenda risulta che due cittadini, fermati dai Carabinieri di Correggio, venivano accusati di aver compilato «atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020», attestando falsamente G.M. di essere andata a sottoporsi ad alcuni esami clinici e di essere stata accompagnata da C.D.

Il PM procedeva penalmente contro ciascun imputato richiedendo l’emissione di decreto penale di condanna, per aver commesso il delitto di cui all’art. 483 c.p..

Il GIP del Tribunale di Reggio Emilia ritiene non possa essere accolta l’istanza del PM e che debba trovar luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., in quanto deve rilevarsi l’illegittimità del D.P.C.M. del 08/03/2020, evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato, per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale d.P.C.M. ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865.

Nel caso di specie, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima.

E secondo un precedente orientamento della Corte di Cassazione «non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata» (Cass. Pen., sentenza n. 11952/2010).

Essendo quindi costituzionalmente illegittima, secondo il GIP va dunque disapplicata la norma giuridica contenuta nel d.P.C.M. che imponeva la compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione, ed il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo.

Per questi motivi il Tribunale dichiara non luogo a procedere nei confronti degli imputati.