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Credito pignoratizio: la banca non è esonerata dall’onere della prova

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Credito pignoratizio: la banca non è esonerata dall’onere della prova

diritto bancario | 07 Giugno 2019

Credito pignoratizio: la banca non esonerata dallonere della prova

di Giuseppina Satta – Avvocato

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha chiarito che il disposto di cui all’art. 2787, comma 4, c.c. si risolve nello stabilire, a favore della banca, un regime «agevolato» circa la prova del tempo della costituzione della garanzia, senza però in alcun modo incidere sulla disciplina delle altre condizioni richieste dall’art. 2787, commi 2 e 3, c.c.; non è dunque sufficiente ai fini della prova del credito pignoratizio una scrittura che, seppur munita di data certa, contenga solo un’indicazione generica della cosa data in pegno.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 15421/19; depositata il 6 giugno)