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Dall’INAIL chiarimenti sul fondo assicurativo per attività socialmente utili

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Dall’INAIL chiarimenti sul fondo assicurativo per attività socialmente utili

Il Fondo. L’INAIL con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 fornisce istruzioni operative circa l’ambito di applicazione del Fondo per la copertura assicurativa di soggetti impegnati nel volontariato ai fini di utilità sociale, introdotto dall’art. 1, comma 312, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

I soggetti. L’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, preso atto della circolare n. 5, pubblicata il 12 gennaio 2018 che ha specificato i soggetti compresi nel Fondo (tra cui i condannati per guida in stato di alterazione e imputati con sospensione del processo per messa alla prova) e della nota n. 1547/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che “sono ricomprese nella copertura garantita del Fondo in esame anche le seguenti, ulteriori fattispecie di soggetti:

– i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;

– i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;

– gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno”.

Il documento, inoltre, specifica che rimangono invariate le modalità di gestione della copertura assicurativa definite dai d.m. 19 dicembre 2014 e d.m. 22 dicembre 2014.

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui la circolare dellINAIL del 2 marzo 2018, n. 14