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Detrazione IVA, arriva la circolare

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Detrazione IVA, arriva la circolare

La circolare n. 1/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine alla detrazione IVA alla luce delle novità recate dalla cd. manovrina 2017 (d.l. n. 50/2017). Come noto, infatti, le nuove disposizioni, che si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, hanno ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati e, al contempo, hanno modificato la disciplina della registrazione delle fatture.

I nuovi chiarimenti, illustrati di seguito per punti, recepiscono i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE – in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, è subordinato, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto – e, al contempo, danno soluzione alle criticità applicative delle nuove disposizioni.

Fatture relative a operazioni del 2017. La nuova prassi, chiarisce che, per le fatture di acquisto ricevute nell’anno 2018 e relative a operazioni effettuate nel 2017, l’IVA può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. La fattura potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018. La detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.

Sanzioni. Considerato che i chiarimenti sono stati forniti dopo il 16 gennaio 2018, termine per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017, non verranno sanzionati i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite. Pertanto, non saranno sanzionati i soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Variazioni dell’imponibile o dell’imposta. La nota di variazione in diminuzione (nota di credito) deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. La nuova disciplina, recata dal d.l. n. 50/2017, è applicabile alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

Split payment. Le Pubbliche Amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti che optano per l’esigibilità dell’imposta anticipata, spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura, potranno esercitare il diritto alla detrazione, se in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Dunque, al momento della ricezione o della registrazione della fattura.

Regime IVA per cassa. In caso di fattura emessa nel 2017, il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all’acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018. Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.

Integrative a favore. Presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. In ogni caso, il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 17 gennaio 2018, n. 1