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Divieto di prevalenza o equivalenza dell’attenuante del concorso di colpa della persona offesa e revoca della patente: questioni di costituzionalità

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Divieto di prevalenza o equivalenza dell’attenuante del concorso di colpa della persona offesa e revoca della patente: questioni di costituzionalità

delitti contro la persona | 03 Luglio 2018

Divieto di prevalenza o equivalenza dellattenuante del concorso di colpa della persona offesa e revoca della patente: questioni di costituzionalit

di Carmelo Minnella – Avvocato penalista

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater c.p. (introdotto dall’art. 1, comma 2, l. n. 41/2016), in relazione agli artt.. 3 e 27, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 590-bis, comma 7, c.p.. È altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, e 3-ter d.lgs. n. 285/1992 (come modificato dalla l. n. 41/2016), in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono rispettivamente la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.

(Tribunale di Torino, sez. VI Penale, ordinanza 8 giugno 2018)