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Firmato il decreto sul ‘green pass’. Ma come si ottiene la certificazione?

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Firmato il decreto sul ‘green pass’. Ma come si ottiene la certificazione?

Con la firma da parte del Presidente Draghi del d.P.C.M. 17 giugno 2021, immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul c.d. “Green Pass” (v. la news Il Certificato Digitale COVID dell’Unione Europea in dirittura d’arrivo), che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

La certificazione attesta:

– l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

– lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9 d.l. n. 52/2021.

Il green pass rilasciato dalla Piattaforma riporta i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni:

a) cognome e nome;

b) data di nascita;

c) malattia o agente bersaglio;

d) soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute;

e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19;

La certificazione di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni:

a) tipo di vaccino somministrato;

b) denominazione del vaccino;

c) produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino;

d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario della certificazione verde COVID-19;

e) data dell’ultima somministrazione effettuata;

f) Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

La certificazione di avvenuta guarigione invece indica:

a) data del primo test molecolare positivo;

b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;

c) data inizio validità della certificazione verde COVID-19;

d) data fine validità della certificazione verde COVID-19.

Mentre la certificazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo indica:

a) tipo del test;

b) nome del test (facoltativo per test molecolare);

c) produttore del test (facoltativo per test molecolare);

d) data e ora del prelievo del campione per il test;

e) risultato del test;

f) centro o struttura in cui è stato eseguito il test;

g) Stato in cui è stato effettuato il test.

Il Governo ha fornito alcune indicazioni pratiche precisando che:

– da ieri è operativo il sito dgc.gov.it; tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno disponibili entro il 28 giugno;

– la piattaforma informatica nazionale-DGC (piattaforma nazionale digital green certificate) dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni;

– per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– i cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via mail o sms;

– la Certificazione sarà disponibile in versione digitale per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone;

– in alternativa, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Qui il d.P.C.M. 17 giugno 2021; in G.U. n. del 17 giugno 2021, n. 143