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ICI, errori dell’Ufficio nel classamento dell’immobile con variazioni ad efficacia immediata

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ICI, errori dell’Ufficio nel classamento dell’immobile con variazioni ad efficacia immediata

Variazioni delle risultanze catastali. ICI, se l’Ufficio commette degli errori nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile, non si applica la regola generale secondo la quale, ai fini della determinazione della base imponibile, le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali. Questa la posizione della Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 4954. In essa, una società, che gestiva un complesso turistico, impugnava l’avviso di accertamento ICI emesso dal Comune, sostenendo che per errore l’Agenzia del Territorio aveva provveduto all’accatastamento degli immobili destinati ad albergo come abitazioni private attribuendo loro la classe catastale A/2 al posto della categoria D.

La rettifica. L’Agenzia aveva riconosciuto l’errore e aveva provveduto due anni dopo alla rettifica catastale. Tuttavia, la società aveva utilizzato per i due anni in questione i dati catastali precedenti alla rettifica senza tener conto del fatto che il Comune era a conoscenza che si trattava di immobili destinati ad attività alberghiera.

La decisione della Suprema Corte. Il ricorso in Cassazione della Società per le Entrate del Comune non è servito. Si legge infatti in sentenza: «In tema di ICI, la regola desumibile dal d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 2, secondo il quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo». Con queste parole, i Giudici hanno rigettato il ricorso.

(Fonte: fiscopiu.it)