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Il prefetto non ‘deve’ ma ‘può’ revocare la patente a chi è sottoposto a libertà vigilata

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Il prefetto non ‘deve’ ma ‘può’ revocare la patente a chi è sottoposto a libertà vigilata

Lo sostiene la Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/20, depositata il 20 febbraio.

La vicenda. Il TAR Marche, adito con ricorso proposto avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della libertà vigilata, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, c.d.s. per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. nella parte in cui dispone che il «prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali». In particolare, auspica che la revoca amministrativa della patente, nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale, sia appunto sottratta all’automatismo previsto dalla normativa.

L’illegittimità costituzionale. Innanzitutto, occorre ribadire che il comma 2 dell’art. 120 c.d.s. è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 22/2018, «nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente». L’irrogazione delle misure di sicurezza è “individualizzata in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all’autorità giudiziaria, che, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità.

E lo scopo di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguito dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, innegabilmente rischia di rimanere frustrata dall’applicazione “automatica” della revoca della patente di guida da parte del prefetto «a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione “caso per caso” delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata».

A ciò consegue, dunque, con riferimento al caso in esame, profili di violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, dai quali deriva il contrasto dell’art. 120, comma 2, c.d.s. con l’art. 3 Cost. e la conseguente sua declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui dispone che il «prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali».