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In Gazzetta Ufficiale il decreto sulla protezione del know-how riservato e dei segreti commerciali

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In Gazzetta Ufficiale il decreto sulla protezione del know-how riservato e dei segreti commerciali

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 giungo 2018, n. 130 è pubblicato il decreto 11 maggio 2018, n. 63, attuativo della direttiva (UE) 2016/943 «sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti» L’entrata in vigore del decreto è prevista per il 22 giugno 2018.

Maggiori tutele in ambito penale e industriale. Il decreto, aumentando la tutela per i segreti commerciali apporta modifiche rilevanti sia al codice penale che al codice della proprietà industriale, nonché introduce disposizioni a tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.

L’art 98 del codice di proprietà industriale, come sostituito dall’odierno decreto, definisce i segreti commerciali come «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore», quando le funzioni siano segrete e abbiano valore economico.

Tra le tante nuove disposizioni che si occupano delle sanzioni penali e amministrative, rilevante è la modifica al codice penale «in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali». In particolare viene sostituito l’art. 623 c.p. con il seguente: «Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è’ punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

Qui il decreto 11 maggio 2018, n. 63; in G.U. 7 giungo 2018, n. 130