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Intermediari assicurativi e regolamento IVASS: l’intervento del TAR Lazio

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Intermediari assicurativi e regolamento IVASS: l’intervento del TAR Lazio

Queste in sostanza le norme interessate dalla pronuncia:

articoli 4 num. 12 lett. b) – modificativo dell’art. 42 del Regolamento 40/2018,

4-bis. La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 [ndr di collaborazione] è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.

4 sub 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018

I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

4 comma 20 – modificativo dell’art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis

4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.”; 4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.;

Le prime due disposizioni oggetto di ricorso pongono in capo agli intermediari assicurativi obblighidi comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali ex art. 22, comma 10, d.l. n. 179/2012. Più specificamente, l’art. 42, al comma 4-bis, impone(va) agli intermediari che sottoscrivano un accordo di collaborazione orizzontale di darne comunicazione alle rispettive imprese di assicurazione. L’art. 56, invece, nella sua nuova formulazione, prevede, tra l’altro, che gli intermediari siano tenuti a rendere pubblico nei propri locali o sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

Sono quindi in gioco una forma di comunicazione diretta delle collaborazioni (da professionista intermerdiario a professionista preponente) e una forma indiretta (da professionista al mercato tramite pubblicazioni).

Decidendo per l’annullamento di tali previsioni, il TAR ha essenzialmente condiviso la tesi formulata da SNA, secondo il quale gli obblighi di comunicazione e pubblicazione citati sarebbero stati inseriti nel testo finale del regolamento in violazione della procedura di consultazione pubblica prevista all’art. 191, comma quarto, del CAP.

Il TAR ha infatti ritenuto, da un lato, sotto il profilo formale, non contestato il fatto che la previsione recante l’obbligo di comunicazione delle collaborazioni orizzontali non fosse presente nello schema posto in consultazione pubblica e che questo sia stato solo successivamente unilateralmente inserito da IVASS; dall’altro, sotto il profilo sostanziale, il giudice amministrativo ha giudicato fondata la censura mossa da SNA in merito alla violazione da parte di IVASS delle specifiche garanzie partecipative previste dal codice delle assicurazioni private, costituendo il ricorso alla procedura di consultazione di cui all’art. 191 CAP non una facoltà, ma un vero e proprio obbligo per il soggetto pubblico, necessario ai fini dell’acquisizione del più alto numero di informazioni utili per l’adozione del provvedimento e per scongiurare l’emanazione di provvedimenti “a sorpresa”.

Questa riflessione è determinante perché enuncia l’assoluta primaria e valenza del principio di trasparenza della P.A. (cfr. art. 97 Cost.) a cui IVASS, in quanto soggetto pubblico, deve assolutamente attenersi.

A tal proposito, a giudizio del TAR, l’IVASS non avrebbe preso in dovuta considerazione le osservazioni avanzate da SNA in fase di consultazione in relazione ai rischi connessi alla totale disclosure dei rapporti di collaborazione orizzontale, sia con riferimento all’appesantimento burocratico da questa derivante, sia con riguardo al rischio connesso di comportamenti ostruzionistici alla stipula di collaborazioni orizzontali da parte delle compagnie mandanti.

In ogni caso (interpretiamo ulteriormente i giudici amministrativi) non sono ammesse “sorprese” negli iter decisionali dei processi regolamentari che non possono essere redatti in via definitiva senza condivisione dei contenuti e degli scopi, soprattutto con le categorie di riferimento (associazioni sindacali) che rappresentano gli interessi di tutte le parti in gioco dal punto di vista commerciale.

Né è da intendersi, a nostro parere, quale possa essere la ratio procedimentale che sta alla base di contenuti non condivisi (o parzialmente condivisi) da parte di un soggetto che è deputato, quale regolatore della materia, a coltivare gli interessi comuni, ovvero tutti gli interessi dei soggetti che sono coinvolti dalla futura regolamentazione.

L’ulteriore spunto di indubbio valore che esula e va oltre il quadro della singola vicenda oggetto della decisione è il deciso richiamo al principio di proporzionalità (sempre ar.t 191 CAP) effettuato dal TAR.

Gli intermediari sono oggigiorno oberati da notevoli e complessi adempimenti burocratici e, non sempre a torto, se ne lamentano.

Il principio di proporzionalità vale a richiamare il fatto che quando una norma è tesa ad ottenere effetti già presenti ed ottenuti da altre norme diventa inutile e fuorviante: gli Allegati 3, 4, 4bis e 4 ter già comunicano al mercato pienamente l’operatività dell’intermediario e le sue collaborazioni nonché l’intermediario ha il dovere di non vendere prodotti non coerenti indipendentemente dal rilascio di una correlata dichiarazione.

Il principio va oltre la vicenda perché è applicabile come riflessione al contesto generale della compliance in quanto, se proseguiamo nel ragionamento implicito nella ratio della decisione, è fuorviante e illogico pretendere centinaia di pagine di protocolli nelle varie materie di conformità (privacy, antiricilaggio e POG) per strutture (Agenzie) che annoverano, nella media, uno o due dipendenti e/o collaboratori.

Parimenti, pur soffermandosi succintamente in sede di motivazione, il TAR ha accolto la censura mossa da SNA verso la terza disposizione impugnata (art. 58 Reg. n. 40/2018), relativa al nuovo obbligo per gli intermediari di consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, un foglio informativo che attesti la coerenza del prodotto assicurativo proposto con le richieste ed esigenze del contraente.

Anche in questo caso, il TAR, annullando la disposizione, ha aderito alle osservazioni di SNA circa la sostanziale inutilità di ribadire in una dichiarazione da consegnare al contraente quello che è di fatto un obbligo di legge già previsto in altri commi dello stesso articolo 58, costituendo tale adempimento un onere per l’intermediario che in concreto non rafforza la tutela del contraente che acquista il prodotto assicurativo. Invero, non ci sono dubbi circa il fatto che gli intermediari siano in ogni caso tenuti a distribuire prodotti coerenti con le esigenze del cliente, atteso che le previsioni regolamentari che permettevano di vendere prodotti non coerenti sono state contestualmente abrogate e che rimane per legge indiscutibile che il prodotto non coerente non possa essere distribuito (ad es. ex art. 68-decies, comma 2, Reg. 40/2018).

Segnaliamo infine, un problema interpretativo di armonizzazione di norme in quanto, dalla lettura del Reg. 40 nel suo complesso, la dichiarazione di coerenza non è del tutto scomparsa dagli adempimenti di compliance del prodotto assicurativo, in quanto analoga e parallela previsione a quella dell’art. 58, su cui è intervenuto il TAR Lazio, è contenuta (per i prodotti assicurativo-finanziari) nell’art. l’art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza) che recita: «Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione».

Si tratta, come è evidente, della stessa dichiarazione di coerenza prevista per i prodotti non finanziari dall’art. 58 comma 1 del Reg. 40 ed ora annullata dalla sentenza in commento, contenuta però in altra e diversa norma che, per quanto ci consta, non è oggetto né di impugnazione né conseguentemente di pronuncia e che pertanto permarrebbe ancora in vigore; il punto merita certamente più ampia riflessione e approfondimento.

Per concludere, in attesa degli sviluppi della vicenda processuale in esame, nonostante la condivisibile decisione del giudice amministrativo – certamente indirizzata a tutela delle garanzie previste dalla legge in capo agli intermediari quali interlocutori primari della pubblica amministrazione – quello che consegue dalla decisione commentata è certamente un certo grado di incertezza per gli operatori attivi quotidianamente sul mercato, i quali dovranno per il momento necessariamente adattarsi a un contesto regolamentare per nulla lineare e difficilmente prevedibile.

Parlo innanzitutto dell’immediatezza del da farsi, atteso che, nelle more della potenziale impugnazione da parte del soccombente IVASS, non è chiaro quali siano gli intendimenti e orientamenti delle categorie interessate: uniformarsi subito eliminando le dichiarazioni di coerenza e le comunicazioni delle collaborazioni orizzontali o attendere il passaggio in giudicato della sentenza?

E’ chiaro che con l’impugnazione IVASS potrebbe ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento evitandone così l’applicazione immediata; ricordiamo infatti che l’appello contro una sentenza del TAR deve essere proposto con ricorso al Consiglio di Stato, da notificarsi, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Se invece la sentenza non è stata notificata, il termine per la notifica è di 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

In ottica cautelativa appare, per via logica, oneroso dover ritracciare un domani il percorso eventualmente sospeso oggi (sempre costituito dall’eliminazione delle comunicazioni suddette e della dichiarazione di coerenza), quando, in ipotesi, la tesi di IVASS riprendesse vigore per un ribaltamento della decisione.

Anche in tal senso sono e saranno opportuni commenti.