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La Cassazione mette un freno alle notificazioni effettuate in cancelleria

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La Cassazione mette un freno alle notificazioni effettuate in cancelleria

notificazioni | 15 Dicembre 2017

La Cassazione mette un freno alle notificazioni effettuate in cancelleria

di Massimiliano Summa – Avvocato

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012), come modificato dal d.l. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014), non è più possibile procedere – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza n. 30139/17; depositata il 14 dicembre)