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La giusta causa delle dimissioni è esclusa se il lavoratore torna al lavoro durante il preavviso

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La giusta causa delle dimissioni è esclusa se il lavoratore torna al lavoro durante il preavviso

Così l’ordinanza n. 7711/19, depositata dalla Corte di Cassazione il 20 marzo.

La vicenda. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Messina revocava il decreto ingiuntivo emesso su istanza di un lavoratore nei confronti della sua Cooperativa sociale per le somme richieste a titolo di restituzione della quota di indennità di mancato preavviso che egli sosteneva essergli stata indebitamente trattenuta.

Dalla ricostruzione della vicenda era infatti emerso che il lavoratore si era dimesso ma aveva osservato solo in parte il periodo di preavviso fissato dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore ricorre in Cassazione invocando la giusta causa delle sue dimissioni, con esclusione dell’obbligo di preavviso, per inadempimento del datore di lavoro che non gli aveva corrisposte le retribuzioni per diversi mesi.

Giusta causa delle dimissioni. Nonostante la mancata corresponsione della retribuzione possa costituire giusta causa di dimissioni, secondo la giurisprudenza consolidata deve escludersi la giusta causa laddove il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia consentito di continuare l’attività per il periodo di preavviso. Infatti «in tal caso, è lo stesso comportamento concludente del lavoratore ad escludere la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto». Ciononostante, la giurisprudenza ha anche precisato che «la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavortore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l’effetto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede delle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell’organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni».

Nel caso di specie, non potendosi ravvisare una simile situazione, la Corte ha correttamente applicato i principi summenzionati escludendo la sussistenza di una giusta causa delle dimissioni. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.