Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

L’Antitrust sulle clausole vessatorie nei contratti relativi alle polizze assicurative

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > L’Antitrust sulle clausole vessatorie nei contratti relativi alle polizze assicurative

L’Antitrust sulle clausole vessatorie nei contratti relativi alle polizze assicurative

I contratti oggetto di valutazione. Stavolta l’Antitrust è intervenuta sul tema della vessatorietà di alcune clausole contenute nei contratti relativi alle polizze di tre diverse compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd, Generali Italia S.p.A. e Allianz S.p.A..

In particolare le polizze considerate risultano escludere la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto anche quando lo stato di invalidità si è effettivamente consolidato, ma non è stato accertato dalla Compagnia. Tali clausole, infatti, prevedono la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto solo qualora il relativo importo sia già stato offerto o determinato dalla Compagnia prima del decesso di quest’ultimo, ossia solo a seguito dei relativi accertamenti medico assicurativi.

A fronte di tale circostanza, le suddette clausole determinano uno squilibro contrattuale in danno al consumatore, poiché risultano idonee a prevedere, ex art. 33, comma 2, lettera d), Codice del Consumo, «un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà».

In forza di tali considerazioni, risultano pertanto vessatorie le clausole che privano gli eredi del diritto all’indennizzo nei casi in cui il beneficiario muoia prima degli accertamenti volti a provare lo stato di invalidità e per fatto diverso da quello che ha generato quest’ultima.

La decisione dell’Antitrust. Per questi motivi, l’Autorità, considerando le clausole di natura vessatoria, dispone: che le compagnie assicurative citate pubblichino, a proprie cure e spese e anche sul proprio sito internet, un estratto del provvedimento il cui testo sia quello riportato nell’allegato pubblicato sul Bollettino Antitrust n. 28 del 23 luglio 2018; che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento deve essere preceduta dalla comunicazione all’Autorità della data in cui la stessa avrà luogo; che la pubblicazione deve ricalcare in toto l’impostazione e la struttura dell’estratto allegato.

Qui il testo del Bollettino Antitrust del 23 luglio 2018, n. 28