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Febbraio
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Modifica della proprietà esclusiva del condomino e divieto di alterare la destinazione della cosa comune
La realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva, facendo anche uso delle parti comuni, rimane sottoposta, ex art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazione della cosa comune e al divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
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