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Aprile
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L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato continua a produrre i suoi effetti fino alla revoca, pur in caso di composizione della lite
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocata, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l’obbligo dell’Erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione. Allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.
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