In materia di sospensione cautelare, disposta ai sensi dell’art. 97 d.P.R. n. 3/1957, ove il potere disciplinare risulti regolarmente esercitato e applicata la conseguente sanzione disciplinare (nella fattispecie il licenziamento per giusta causa), l’eventuale revoca del licenziamento, intervenuta a seguito di accordo transattivo conciliativo, non può essere considerata quale riconoscimento dell’infondatezza dell’addebito contestato. Consegue che non potrà essere richiesta la differenza tra retribuzione che si sarebbe percepita in assenza della sospensione ed assegno alimentare riconosciuto, dovendo trovare applicazione il comma 2 del citato art. 97 d.P.R. n. 3/1957.
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