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L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non fa presumere la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione allo stesso

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L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non fa presumere la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione allo stesso

rescissione del giudicato | 30 Marzo 2021

Lelezione di domicilio presso il difensore dufficio non fa presumere la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione allo stesso

di La Redazione

L’elezione del domicilio effettuata dall’indagato (prima dell’introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 c.p.p.) presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari, non comporta una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato. Il Giudice deve infatti in ogni caso verificare, attraverso ulteriori indici, se vi sia stata un’effettiva istaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 11813/21; depositata il 29 marzo)