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L’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale

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L’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale

marchi e brevetti | 09 Dicembre 2019

Lesistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale

di Katia Mascia – Avvocato Cassazionista

Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 31938/19; depositata il 6 dicembre)