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Licenziamento nullo per violazione della normativa emergenziale

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Licenziamento nullo per violazione della normativa emergenziale

licenziamento | 12 Aprile 2021

Licenziamento nullo per violazione della normativa emergenziale

di La Redazione

Il d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, all’art. 46 ha previsto un blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».

(Tribunale di Venezia, sez. Civile, sentenza n. 158/21; depositata il 3 marzo)