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L’interpretazione delle norme in tema di pubblicazione telematica degli atti sul sito dell’amministrazione

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L’interpretazione delle norme in tema di pubblicazione telematica degli atti sul sito dell’amministrazione

I rilievi dei ricorrenti. In un contenzioso innanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento di un avviso di selezione approvato da un Ente pubblico, i ricorrenti hanno rilevato la non idoneità della pubblicazione del provvedimento sul sito telematico dell’amministrazione a far decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto, trattandosi nel caso concreto di semplice pubblicità notizia.

I ricorrenti argomentano che, nonostante ai sensi dell’art. 32 l. n. 69/2009 la pubblicità legale si intenda posta in essere con la pubblicazione degli atti nei siti informatici degli enti pubblici, tuttavia, ai fini della presunzione di piena conoscenza erga omnes dell’atto occorre che l’atto in questione sia soggetto al regime di pubblicità legale sulla base di norme specifiche.

Inoltre, aggiungono i ricorrenti, l’art. 42, comma 2, l. r. Toscana n. 40/2005 prevede che la pubblicazione degli atti dei direttori generali nelle aziende sanitarie serva solo per conferire loro esecutività.

Condizioni affinché la pubblicazione dell’atto faccia decorrere il termine decadenziale. Il Consiglio di Stato, ritenendo fondati i rilievi dei ricorrenti, affronta il tema dell’efficacia della pubblicità dichiarativa ai fini della valutazione della piena conoscenza dell’atto e, dunque, della decorrenza del termine decadenziale.

Nel dettaglio, viene precisato che l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge e che, in mancanza di questa, non può sussistere alcuna presunzione legale di conoscenza (art. 54 comma 4-bis del CAD). Dunque, a parere dei Giudici, la pubblicazione telematica dell’atto costituisce una forma di pubblicità solo quando sia prescritta da specifiche determinazioni normative in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, 30 novembre 2015, n. 5398).

Rileva il Collegio che il concetto di esecutività e quello di conoscenza legale dell’atto amministrativo non sono coincidenti e sovrapponibili e , dunque, la pubblicità funzionale ad acquisire esecutività non assolve necessariamente alla funzione di far decorrere il termine per impugnare.

Inoltre, aggiunge il Consiglio, le norme in tema di pubblicazione telematica devono sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, cosicché ci siano regole chiare e uniformi relative alla visibilità dei dati pubblicizzati sui siti telematici; in tal modo vengono tutelati tutti gli interessi costituzionali in gioco.

(Fonte: ilprocessotelematico.it)