Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

L’sms forma piena prova se colui contro il quale è prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose rappresentate

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > L’sms forma piena prova se colui contro il quale è prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose rappresentate

L’sms forma piena prova se colui contro il quale è prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose rappresentate

mezzi di prova | 18 Luglio 2019

Lsms forma piena prova se colui contro il quale prodotto non ne contesti la conformit ai fatti o alle cose rappresentate

Efficacia probatoria degli short message service

di Katia Mascia – Avvocato Cassazionista

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 19155/19; depositata il 17 luglio)