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Osservazioni del CNF sugli obblighi a carico dei COA in materia di antiriciclaggio

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Osservazioni del CNF sugli obblighi a carico dei COA in materia di antiriciclaggio

Il CNF, con una comunicazione del 5 dicembre 2017, ha chiarito alcuni punti controversi in relazione agli obblighi in capo ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e agli iscritti agli albi, previsti in attuazione della nuova normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 90/17). La circolare del CNF mira a chiarire il contenuto degli obblighi gravanti sugli iscritti e i poteri-doveri di promozione e controllo dell’osservanza di tali obblighi, che la citata novella pone a carico degli Ordini professionali ai sensi del modificato art. 11, comma 1, d.l. n. 231/2007.

Il Presidente Mascherin ha affermato che le funzioni attribuite ai COA sono descritte in modo identico rispetto al passato trattandosi sempre «di funzioni di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi da parte degli iscritti, da svolgersi secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente».

Funzione di promozione. Il ruolo attribuito ai COA in merito alla promozione dell’osservanza degli obblighi può essere riassunto nel «compimento di attività di sensibilizzazione delle comunità professionali volte a favorire e sviluppare la conoscenza della normativa antiriciclaggio e la condivisione delle finalità di interesse generale ad esse sottese» attraverso iniziative formative e culturali per gli iscritti agli albi professionali.

Funzione di controllo. Il CNF ha osservato che la funzione di controllo dell’osservanza degli obblighi deve svolgersi nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento compresi tutti i principi costituzionali nonché il diritto di libertà professionale protetto dall’art. 15 della Carta del diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Inoltre per quanto concerne le modalità di controllo si deve far riferimento a quelle ordinarie attraverso le quali i COA «assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività». Ovviamente tra tutte la più rilevante modalità usata per il controllo dell’osservanza degli obblighi sarà la funzione disciplinare con la quale i COA valuteranno eventuali violazioni della normativa antiriciclaggio.

Obblighi di comunicazione. Inoltre nella comunicazione i COA vengono informati che, in attuazione della nuova normativa antiriciclaggio, il CNF si occuperà di raccogliere annualmente i dati e le informazioni sull’attività svolta dagli Ordini territoriali e dai Consigli di disciplina nell’ambito delle loro funzione, trasmettendoli poi ai Ministeri competenti, ogni anno, entro il 30 marzo.

Infine nelle conclusioni il CNF segnala che l’amministrazione sta predisponendo le regole tecniche di cui all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 90/2017, di concreto con gli altri Consigli nazionali competenti e che la bozza sarà diffusa ai COA per raccogliere le eventuali osservazioni.

In ultimo nella comunicazione è riportato che «quanto all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte degli iscritti nell’albo degli avvocati, si rammenta che, allo stato attuale della normativa primaria e secondaria vigente, organo destinato a ricevere le segnalazioni è l’Unità di intermediazione finanziaria (UIF)».

Qui la comunicazione del CNF del 5 dicembre 2017, n. 12-C