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Pace fiscale, più tempo per rimediare agli errori

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Pace fiscale, più tempo per rimediare agli errori

Anche se non sono state corrette tutte le irregolarità, l’Agenzia delle Entrate apre alla definizione agevolata delle violazioni formali. È quanto specifica la circolare n. 11/E pubblicata ieri sera dalle Entrate, in merito alla “pace fiscale” ed alla regolarizzazione degli adempimenti e all’infrazione degli obblighi formali commessi entro il 24 ottobre 2018 in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili vi sono l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

La circolare. Con la Circolare viene precisato che, ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. E tuttavia, se il contribuente non avrà ancora rimosso le irregolarità commesse, potrà comunque provvedervi entro trenta giorni dalla notifica dell’invito da parte dell’Agenzia. «Ad esempio – chiariscono le Entrate – se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019». Ovviamente, va ricordato che nell’eventualità di una omessa rimozione delle violazioni, non sarà pregiudicata la definizione delle altre violazioni che, invece, sono state correttamente regolarizzate.

La Circolare precisa che la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. È possibile scegliere i periodi di imposta da regolarizzare, e il versamento potrà essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 15 maggio 2019, n. 11/E