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Passi avanti per la Riforma Orlando: approvato il decreto sulle impugnazioni

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Passi avanti per la Riforma Orlando: approvato il decreto sulle impugnazioni

Il Governo, nella seduta di oggi, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione», in attuazione alla delega prevista dalla l. n. 103/2017, c.d. Riforma Orlando. Prosegue così il programma di riforma «volto alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo».

Impugnazioni. L’intervento normativo è finalizzato «alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all’individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell’appello incidentale al solo imputato». Intervenendo sul sistema delle impugnazioni, il decreto legislativo approvato oggi limita i poteri di impugnazione del PM e dell’imputato: «al pubblico ministero è precluso l’appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l’esistenza di aggravanti ad effetto speciale); all’imputato, specularmente, è precluso l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ossia perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso».

Il testo interviene infine sulle disposizioni procedimentali in materia di appello incidentale e procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza del Giudice di Pace.

Antiriciclaggio. Nella medesima seduta, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 in tema di accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazioni amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

Il testo prevede, tra l’altro, che «i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzie delle entrate nel corso dei propri accertamenti (ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese».