Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

PAT: sulla natura perentoria del termine di deposito dell’istanza di differimento dell’udienza ex art. 84, comma 5, del Cura Italia

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > PAT: sulla natura perentoria del termine di deposito dell’istanza di differimento dell’udienza ex art. 84, comma 5, del Cura Italia

PAT: sulla natura perentoria del termine di deposito dell’istanza di differimento dell’udienza ex art. 84, comma 5, del Cura Italia

Come noto, per far fronte alla crisi epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) è intervenuto anche in materia di processo amministrativo.

Con la Sentenza del 30 aprile 2020, n. 4466, il T.A.R. Lazio si è espresso sulla natura del termine per il deposito dell’istanza di differimento dell’udienza, prevista nel Decreto-legge 18/2020.

Procedendo con ordine e ai fini che qui maggiormente interessano.

L’art. 84, c. 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che: “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’art. 73, c. 1, c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario”.

Dunque, il legislatore ha previsto che tutte le controversie fissate per la trattazione – nel periodo intercorrente tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 – passino in decisione, siano esse udienze pubbliche o camerali, senza discussione orale e “sulla base degli atti processuali”. Tuttavia, alle parti è consentito, sino a due giorni liberi prima, il deposito di “brevi note”; tale atto processuale dovrebbe, in ipotesi, sopperire alla assenza di oralità (a cui, invero, si è cercato di porre rimedio – altresì – tramite la possibilità di svolgere le udienze da remoto).

Come noto, peraltro, il D.L. “Cura Italia” ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali. Tale sospensione, però, ha comportato l’impossibilità – in talune controversie – di rispettare i c.d. termini a difesa; per sopperire a tale vuluns, il legislatore ha previsto che, nel medesimo termine concesso per il deposito delle brevi note (sino a due giorni liberi prima dell’udienza) e sempre che la parte non si sia avvalsa del deposito di quest’ultime, è possibile – tramite istanza di parte – richiedere la remissione in termini.

La sentenza che oggi ci occupa ha espresso importanti principi in ordine alla perentorietà del termine di deposito dell’istanza.

Il T.A.R. Lazio, infatti, ha osservato che “il termine stabilito per il deposito dell’istanza di rimessione di cui al terzo periodo del comma 5 dell’art. 84, prevista in relazione a qui termini che la parte non ha potuto osservare “per effetto del secondo periodo del comma 1 [..] è un termine perentorio (art. 39 c.p.a. e art. 152 c.p.c.) espressione del principio di perentorietà dei termini processuali stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale. La natura perentoria del termine comporta, sotto il profilo processuale, che al suo spirare si determina ex se la decadenza dal potere di compiere l’atto e la rilevabile d’ufficio dal giudice della decadenza in cui è incorsa la parte”.

Il Collegio, dunque, ha precisato che il termine di deposito dell’istanza di rinvio sia da considerarsi perentorio e, pertanto, una volta decorso il termine dei due giorni liberi, l’istanza deve ritenersi tardiva.

Ma vieppiù, nella sentenza in commento, il T.A.R. Lazio ha altresì evidenziato che l’art. 84, comma 5 non incide sulle modalità di trasmissione degli atti processuali e che, pertanto, essa debba avvenire nelle forme e nei termini della disciplina sul processo amministrativo telematico (PAT).

Inoltre, deve ritenersi applicabile all’istanza de qua, l’art. 4, comma 4, dell’Allegato 2 al c.p.a., nel testo introdotto dall’art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 197 del 2016, in cui è stabilito che: “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”. Come noto, infatti, per consentire il contraddittorio tra le parti e la corretta organizzazione dell’attività giudiziaria, il deposito degli atti e documenti in scadenza deve effettuarsi entro le ore 12 dell’ultimo giorno consentito.

In forza della richiamata norma, il Collegio ha osservato che “Come si evince dal tenore letterale e dall’interpretazione logica e sistematica, la portata della disposizione va riferita, non solo alle udienze che devono ancora essere fissate e quindi al computo dei termini che devono intercorrere tra il deposito dell’”atto” e la data dell’udienza in cui sarà trattata la causa, ma altresì alle udienze già calendarizzate (e quindi già note) in relazione alle quali devono essere depositati “atti”, in cui rientrano anche le istanze di parte (soprattutto laddove, come nel caso di specie, l’istanza è prevista in sostituzione delle “brevi note”), entro un termine perentorio da computarsi a ritroso con decorrenza dalla data dell’udienza (come nella previsione dei “due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione” stabilita dall’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).”.

Dunque, l’istanza ex art. 84, comma 5, non si sottrae alle regole del PAT sicché essa deve essere trasmessa entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno disponibile (ossia, entro due giorni liberi prima dell’udienza di trattazione). In difetto, l’istanza di differimento è tardiva.

(Fonte: ilprocessotelematico.it)

Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus