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Prima casa e mutuo consenso: salve le agevolazioni

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Prima casa e mutuo consenso: salve le agevolazioni

La risoluzione, derivante da contratto di “mutuo consenso”, della donazione di un immobile sito nel medesimo comune dell’immobile in relazione al quale si è fruito dell’agevolazione “prima casa”, non inficia la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti al momento dell’acquisto agevolato di non essere proprietari di altri immobili nel medesimo comune (risposta Agenzia delle Entrate 28 maggio 2020 n. 158).

Il caso. L’istante intende stipulare con il proprio coniuge un contratto esecutivo di accordi immobiliari assunti in sede di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione tra coniugi, attraverso il quale:

– risolvere, per ‘mutuo consenso’, l’atto di donazione stipulato nel 2007, con il quale aveva donato alla moglie il diritto di proprietà della propria quota (pari ad ½) di un appartamento acquistato nel 2003, insieme alla (futura) moglie, per la quota di metà ciascuno;

– trasferire il diritto di proprietà della suddetta quota alla ex moglie, in esecuzione dell’accordo di separazione consensuale stipulato nel 2019.

L’istante fa presente, inoltre, di aver acquistato, sempre nel 2007, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà di un altro appartamento, sito nel medesimo comune dell’altro immobile, richiedendo le agevolazioni cd. ‘prima casa’ e rendendo in atto le dichiarazioni di «non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare» (art. 1 lett. b) Nota II-bis Tariffa Parte 1 All. TUR).

Alle Entrate è chiesto di chiarire se lo stipulando atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ della precedente donazione possa determinare la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’.

Le indicazioni delle Entrate. Nella fattispecie in esame, la risoluzione per ‘mutuo consenso’ del precedente contratto di donazione comporta il riacquisto da parte del donante della proprietà dell’immobile abitativo, oggetto di donazione, sito nello stesso Comune in cui l’istante ha acquistato l’immobile ‘prima casa’. Tuttavia, per le Entrate, la risoluzione della predetta donazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite, in quanto, al momento dell’acquisto della suddetta ‘prima casa’, l’acquirente non aveva la titolarità di altro immobile abitativo nel medesimo Comune e, dunque, ha reso correttamente le citate dichiarazioni. A parere dell’amministrazione finanziaria, gli effetti risolutori derivanti dal contratto di ‘mutuo consenso’ non inficiano la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti al momento dell’atto. Né l’acquisto dell’immobile a titolo gratuito, a seguito della risoluzione per ‘mutuo consenso’ della donazione, rientra tra le ipotesi di decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’.

È stato precisato, infine, che lo stipulando atto, contenente più disposizioni (risoluzione per ‘mutuo consenso’ del precedente contratto di donazione con la quale si realizza il trasferimento della quota del citato immobile dalla ex moglie all’ex marito e il contestuale trasferimento della citata quota dall’ex marito alla ex moglie), rientrante nell’ambito del programma negoziale di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in esecuzione dell’accordo di separazione omologato dal giudice, sarà esente dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19 L 74/87).

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 28 maggio 2020, n. 158