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Prime considerazioni sulla bozza di legge delega per la ‘riforma’ del processo penale

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Prime considerazioni sulla bozza di legge delega per la ‘riforma’ del processo penale

Il Ministro di Giustizia ha presentato al confronto delle forze politiche di maggioranza la sua proposta di legge, contenente le Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale.

Si tratta dell’aggiornamento di quanto già presentato dal Ministro Bonafede al Consiglio dei Ministri del precedente Governo (giallo-verde) e arenatosi per le riserve dell’altro componente dell’Esecutivo.

Vanno segnalate subito le novità più significative. In primo luogo, come emerge già dalla modifica dell’intestazione del Capo I del Titolo I, alla delega per la riforma del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, si aggiunge la delega della revisione del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni.

Si tratta di quella parte del provvedimento contenuta nell’art. X (dopo l’art. 9 della proposta) che riprende quanto contenuto nella versione originaria e decaduto per opposizione di una forza di Governo, ostile alla depenalizzazione nel nome dell’effettività della pena.

Si prevede, al riguardo, che, individuate le ipotesi contravvenzionali per le quali è possibile l’elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie (esclusa l’ipotesi della concorrenza con delitti con l’effetto di dichiarare l’estinzione del reato), l’organo accertatore fissi la prescrizione, determini le somme da pagare ovvero le prestazioni di lavori utili socialmente, di questo fatto sarà informato il pubblico ministero ex art. 347 c.p.p., con sospensione del procedimento dalla data della iscrizione ex art. 335 c.p.p. fino al ricevimento – in tempi determinati – dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni.

La seconda significativa novità della nuova proposta del Ministro è costituita dall’inserimento dopo l’art. 10, degli artt. XV e XXX, in tema di sospensione del corso della prescrizione, ove sono recepite le indicazioni – ancorché non pienamente ancora condivise – di temperamento della riforma introdotta con la l. n. 3 del 2019. In breve sintesi.

Si prevede che la sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 2, c.p. operi solo per le sentenze di condanna e per i decreti penali di condanna; che il corso della prescrizione riprenda in caso di successivo proscioglimento dell’imputato; che in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento la prescrizione resti sospesa per un tempo non superiore a due anni; che decorsi i due anni per il giudizio di appello o di opposizione al decreto penale e di un anno per il giudizio di Cassazione, il processo deve essere definito entro 6 mesi dal deposito dell’istanza di immediata definizione; che il riferito tempo della sospensione della prescrizione nel giudizio di appello sia integrato dal tempo occorrente per la rinnovazione ex art. 603 c.p.p.; che il C.S.M. possa determinare tempi diversi in relazione alla diversità delle situazioni dei carichi dei diversi uffici.

La terza novità è costituita dalla previsione di sanzioni disciplinari nei confronti dei capi degli uffici che non adottano le misure organizzative per la definizione dei giudizi di impugnazione a seguito della richiesta di istanza di immediata definizione (v. supra) nonché in caso di adeguati modelli organizzativi predisposti dal capo dell’ufficio, per il mancato rispetto da parte del giudice dell’impugnazione dal tempo passato della definizione immediata dal giudizio; nonché – più in generale – nei confronti dei magistrati che non rispettino – esclusi i processi per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1, 3 e 4 e comma 2, lett. b), c.p.p., le scansioni processuali previste per la fase delle indagini e per i giudizi di impugnazione (artt. 13 e 14).

Non mancano ulteriori modifiche, più settoriali, che senza pretesa di completezza possono essere qui indicate tra le più significative.

Si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi sia assicurata priorità assoluta ai processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo (es: disastri) (art. 3, comma 1, lett. h)).

Si prevede che la regola del regime particolare della prova ex art. 190-bis, comma 1, c.p.p. operi anche in caso di sostituzione di un giudice del collegio (art. 3, comma 1, lett. e), con facoltà della successiva impugnazione (art. 3, comma 1, lett. b)).

Si prevede che la notificazione all’imputato appellante sia eseguita mediante consegna di copia al difensore con il mezzo della posta elettronica certificata (art. 7, comma 1, lett. b)): al riguardo va tenuto conto di quanto previsto in termini specifici e generali dall’art. 2 relativamente alle disposizioni per l’efficienza dei procedimenti penali ed in materia di notificazioni, con riferimento all’uso di modalità telematiche.

Si prevede, ridimensionando quanto in precedenti stesure ipotizzato, che il patteggiamento extralarge sia contenuto nei limiti degli otto anni e che entro dieci giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna sia concesso un ulteriore sconto di pena di un quarto se il condannato rinuncia a proporre opposizione.

Le più significative innovazioni che sono confermate dalla proposta di riforma vanno segnalate: la ridefinizione della regola di giudizio per l’archiviazione (art. 3, comma 1, lett. a), per le determinazioni all’esito dell’udienza preliminare (art. 3, lett. 1); per l’ammissibilità del rito abbreviato condizionato (art. 4, comma 1, lett. b), n. 1); la composizione monocratica nei giudizi d’appello dei procedimenti a citazione diretta (art. 7, comma 1, lett. e); l’ampliamento dei casi di giudizi d’appello con rito camerale non partecipato (art. 7, lett. g) e i)); la previsione nei procedimenti di citazione diretta ex art. 550 c.p.p. di una udienza all’esito della quale sia pronunciata sentenza di non luogo (art. 6, comma 1, lett. a).

Sono confermate le scansioni temporali di durata delle indagini preliminari, delle proroghe, del deposito degli atti al termine della fase investigativa, dell’esercizio dell’azione penale o della richiesta di archiviazione (art. 3, comma 1, lett. c), d) e, f)); è ribadito il diritto dell’imputato di richiedere la verifica della tempestiva iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 3, comma 1, lett. m)); è confermata la previsione di criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, dove resta confermato il superamento del riferimento alle indicazioni del C.S.M. (art. 3, comma 1, lett. h)).

La violazione delle previsioni in materia di termini delle indagini integrano, se riconducibili a dolo o negligenza illecito disciplinare (art. 3, comma 1, lett. f, g).

Sono ribadite alcune limitazioni al giudizio d’appello (art. 7, lett. c), d), e)).

Restano confermate anche le indicazioni in tema di condizioni di procedibilità (art. 8) ove si segnala soprattutto la previsione della remissione tacita in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato per l’udienza dibattimentale (ivi, comma 1, lett. c)).

Quanto alla fase del giudizio, oltre alla ricordata estensione dell’art. 190-bis c.p.p., va segnalato l’ampliato ricorso al regime della lettura degli atti di polizia giudiziaria; la predisposizione di calendari delle udienze e della discussione (art. 5, comma 1, lett. g)); la reintroduzione della relazione illustrativa delle parti sulle richieste di prova (art. 5, comma 1, lett. b)); il deposito in termini congrui delle consulenze tecniche e delle perizie (art. 5, comma 1, lett. d)); la rinunciabilità di prove ammesse a richiesta senza il consenso delle altre parti (art. 5, comma 1, lett. b)).

(Fonte: ilpenalista.it)