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Recesso ad nutum consentito solo se maturato il diritto alla pensione di vecchiaia

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Recesso ad nutum consentito solo se maturato il diritto alla pensione di vecchiaia

licenziamento | 11 Gennaio 2019

Recesso ad nutum consentito solo se maturato il diritto alla pensione di vecchiaia

di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.

L’art. 4, comma 2, l. n. 108/1990, che esclude la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, fa riferimento ai presupposti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, solo al verificarsi dei quali il prestatore di lavoro ha l’onere di impedire la cessazione del regime di stabilità, entro un certo termine di decadenza, esercitando l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, compete loro il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile e fino al giorno del raggiungimento dell’età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro, e con l’ulteriore conseguenza che a quest’ultimo è fatto divieto di esercitare il recesso ad nutum nell’arco di tempo indicato.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 435/19; depositata il 10 gennaio)