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Reintegrazione del lavoratore ed esigenze produttive della parte datoriale

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Reintegrazione del lavoratore ed esigenze produttive della parte datoriale

rapporti di lavoro | 07 Settembre 2018

Reintegrazione del lavoratore ed esigenze produttive della parte datoriale

Dopo l’accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere al ripristino della posizione di lavoro del dipendente nel luogo e nelle mansioni originarie, salvo trasferimento ad altra unità produttiva per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21712/18; depositata il 6 settembre)