Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Se la notifica non è andata a buon fine l’ufficiale giudiziario deve ritentare presso l’indirizzo dallo stesso rinvenuto

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Se la notifica non è andata a buon fine l’ufficiale giudiziario deve ritentare presso l’indirizzo dallo stesso rinvenuto

Se la notifica non è andata a buon fine l’ufficiale giudiziario deve ritentare presso l’indirizzo dallo stesso rinvenuto

notificazioni | 14 Novembre 2018

Se la notifica non andata a buon fine lufficiale giudiziario deve ritentare presso l’indirizzo dallo stesso rinvenuto

di Rosa Villani – Avvocato

In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale in particolare, l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante) e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito. Inoltre, il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata notifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29039/18; depositata il 13 novembre)