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Sicurezza sul lavoro: l’obbligo di vigilanza non equivale ad obbligo di presenza fisica né all’interlocuzione con il preposto

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Sicurezza sul lavoro: l’obbligo di vigilanza non equivale ad obbligo di presenza fisica né all’interlocuzione con il preposto

sicurezza sul lavoro | 05 Aprile 2019

Sicurezza sul lavoro: lobbligo di vigilanza non equivale ad obbligo di presenza fisica n allinterlocuzione con il preposto

di Paolo Della Noce – Avvocato

In caso di infortunio mortale occorso all’interno di cantiere temporaneo non può essere chiamato a rispondere il datore di lavoro solo in ragione della sua assenza fisica dal cantiere stesso o della mancata interlocuzione con il preposto.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14915/19; depositata il 4 aprile)