Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Specializzazioni forensi: via libera dal Consiglio di Stato

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Specializzazioni forensi: via libera dal Consiglio di Stato

Specializzazioni forensi: via libera dal Consiglio di Stato

Con il decreto del Ministro della Giustizia n. 144/2015 veniva adottato il Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, successivamente annullato dal TAR Lazio con quattro sentenze del 2017 (nn. 4424, 4436, 4427 e 4428) in relazione alle disposizioni che elencavano i settori di specializzazione inizialmente previsti, decisione confermata anche dal Consiglio di Stato. Facendo seguito al parere interlocutorio dello stesso Palazzo Spada, il Ministero della Giustizia ha dunque modificato il decreto riformando sia la parte concernente la definizione delle specializzazioni sia quella riguardante lo svolgimento del colloquio.

Settori. L’attuale schema di decreto prevede un ampliamento dei settori di specializzazione e in particolare:

– per il settore civile: diritto successorio; diritti reali, condominio e locazioni; diritto dei contratti; diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; diritto agrario; diritto commerciale e societario; diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; diritto dell’esecuzione forzata; diritto bancario e dei mercati finanziari; diritto dei consumatori;

– per il settore penale: diritto penale della persona; diritto penale della pubblica amministrazione; diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia; diritto penale dell’economia e dell’impresa; diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; diritto dell’esecuzione penale; diritto penale dell’informazione, dell’internet e delle nuove tecnologie;

– per il settore amministrativo: diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali; diritto dell’ambiente e dell’energia; diritto sanitario; diritto dell’istruzione; diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale; diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale; contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

Colloquio. La sentenza di annullamento del Consiglio di Stato aveva riguardato anche le disposizioni relative al colloquio di verifica dei requisiti di chi presenti istanza di riconoscimento della specializzazione. Nell’attuale testo del decreto è dunque stata rafforzata la posizione di terzietà della Commissione incaricata di condurre il colloquio con la previsione della nomina ministeriale per quattro quinti. Nella valutazione dei requisiti, la Commissione «valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione». Ai fini della valutazione dell’esperienza maturata, il numero di incarichi professionali annui cala dai precedenti 15 a 10.

Nell’ipotesi di frequenza di un corso di alta formazione specialistica almeno biennale nei 5 anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento, è prevista la possibilità di richiedere al CNF, ai COA o alle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale.

La spendita del titolo di avvocato specialista senza averlo conseguita costituisce illecito disciplinare.