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Start-up innovativa e sovraindebitamento, la procedura non inizia con la mera richiesta di nomina del gestore della crisi

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Start-up innovativa e sovraindebitamento, la procedura non inizia con la mera richiesta di nomina del gestore della crisi

sovraindebitamento | 03 Febbraio 2020

Start-up innovativa e sovraindebitamento, la procedura non inizia con la mera richiesta di nomina del gestore della crisi

di Andrea Paganini – Avvocato

La nomina del gestore della crisi, anche quando venga richiesta presso il Tribunale e non presso l’Organismo di Composizione della Crisi, dà luogo ad un procedimento di nomina che ha natura di volontaria giurisdizione. Si tratta di procedure che hanno il loro inizio con la richiesta della nomina e la loro fine con l’emissione nel provvedimento di nomina o con l’eventuale rigetto/inammissibilità della istanza di nomina. Solo la fase successiva – eventuale e possibile se sussistono i presupposti – relativa ad una delle tre procedure di sovraindebitamento determina l’inizio della procedura di sovraindebitamento stessa ai fini del quinquennio di cui all’art. 31, comma 4, d.l. n. 179/2012.

(Tribunale di Genova, sez. VII Civile, sentenza 3 novembre 2019)