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Sufficiente la contestazione disciplinare all’avvocato anche senza l’indicazione della norma deontologica violata

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Sufficiente la contestazione disciplinare all’avvocato anche senza l’indicazione della norma deontologica violata

disciplinare avvocati | 26 Marzo 2019

Sufficiente la contestazione disciplinare allavvocato anche senza l’indicazione della norma deontologica violata

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

Posto che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8313/19; depositata il 25 marzo)