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Termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio e morte di una parte

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Termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio e morte di una parte

litisconsorzio | 27 Maggio 2019

Termine assegnato per lintegrazione del contraddittorio e morte di una parte

di Katia Mascia – Avvocato

Nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal Giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 14266/19; depositata il 24 maggio)