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Termine per la riassunzione del processo esecutivo in caso di divisione endoesecutiva

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Termine per la riassunzione del processo esecutivo in caso di divisione endoesecutiva

esecuzione forzata | 13 Maggio 2021

Termine per la riassunzione del processo esecutivo in caso di divisione endoesecutiva

di La Redazione

Il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell’art. 601 c.p.c., a causa d’una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3, in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12685/21; depositata il 12 maggio)