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Trasferimento d’azienda: dei debiti risponde il cessionario anche in assenza delle scritture contabili

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Trasferimento d’azienda: dei debiti risponde il cessionario anche in assenza delle scritture contabili

azienda | 11 Dicembre 2019

Trasferimento dazienda: dei debiti risponde il cessionario anche in assenza delle scritture contabili

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà tra cedente e cessionario di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento – principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali, fondato anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 32134/19; depositata il 10 dicembre)