Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Ultime dal Ministero della Giustizia: al via il Registro delle procedure fallimentari

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Ultime dal Ministero della Giustizia: al via il Registro delle procedure fallimentari

Ultime dal Ministero della Giustizia: al via il Registro delle procedure fallimentari

Da quanto emerge dal comunicato del Ministero della Giustizia dell’11 gennaio 2018 è stato avviato il Registro delle procedure di espropriazione forzata, di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Dopo il processo civile telematico e il portale delle vendite pubbliche, con il nuovo strumento «continua la rivoluzione della digitalizzazione delle giustizia».

Obbiettivo. L’obbiettivo del registro è «rendere trasparente il mercato delle informazioni delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, agevolando così la tutela dei creditori e dando al contempo l’indispensabile ausilio alle funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca d’Italia» attraverso la riduzione dei tempi, la salvaguardia del valore dei beni e il miglioramento delle performance del sistema giudiziario anche nel settore fallimentare.

Il portale web. All’interno del comunicato è spiegato che il portale web realizzato dal Ministero per l’utilizzo del registro «mette a disposizione un’ampia gamma di informazioni sulle procedure esecutive immobiliari e sulle procedure concorsuali, attingendole dai registri informatizzati Siecic di cancelleria di tutti gli uffici giudiziari del territorio italiano» con la funzione di agevolare la circolazione dei crediti incagliati «superando le asimmetrie informative che spesso ne condizionano la valorizzazione nelle procedure di liquidazione».

Il Ministro Orlando ha evidenziato che il nuovo registro online garantisce l’introduzione di «un ulteriore tassello della politica di trasparenza perseguita dal Ministero, che completa le informazioni veicolate sul portale delle vendite pubbliche, assicurando agli uffici un fondamentale sostegno nelle attività interessate dalla duplice relazione con il ceto creditorio e con il mercato delle vendite».