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Veicoli elettrici e non inquinanti, i chiarimenti dell’Agenzia sugli incentivi della Legge di Bilancio

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Veicoli elettrici e non inquinanti, i chiarimenti dell’Agenzia sugli incentivi della Legge di Bilancio

Dal 1° marzo 2019, e fino a fine 2021 (31 dicembre), agli acquisti e alle immatricolazioni di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica con specifiche emissioni di CO2 si applicano gli incentivi di cui ai commi 1031-1047 e 1057-1064 dell’art. 1 della l. n. 145/218. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione (n. 32/E), pubblicata il 28 febbraio 2019, nella quale sono confluiti numerosi quesiti giunti all’Agenzia in merito alla corretta interpretazione di alcuni aspetti degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, delle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e dell’imposta.

Gli incentivi. La prima misura incentivante è destinata all’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2. Il Fisco osserva che i commi da 1031 a 1042 prevedono il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto ai sensi del comma 1036). «Il contributo riconosciuto all’acquirente del veicolo spetta in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da base emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa)».

L’Agenzia ha precisato che il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Esso è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Rientra inoltre tra le misure incentivanti anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. Previsto dal comma 1039, tale beneficio riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

(Fonte: fiscopiu.it )

Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate 28 febbraio 2019, n. 32_E