Versamenti, la proroga vale anche per forfettari e regime di vantaggio
La proroga al 30 settembre dei versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre prevista dal decreto crescita (art.12-quinquies d.l. n. 34/2019) a favore dei soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, si applica anche ai soggetti che hanno aderito al regime forfettario, al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (ris. AE 28 giugno 2019 n. 64).
Pertanto, lo slittamento dei termini in questione interessa i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfettario agevolato;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 28 giugno 2019, n. 64