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Versamenti, la proroga vale anche per forfettari e regime di vantaggio

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Versamenti, la proroga vale anche per forfettari e regime di vantaggio

La proroga al 30 settembre dei versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre prevista dal decreto crescita (art.12-quinquies d.l. n. 34/2019) a favore dei soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, si applica anche ai soggetti che hanno aderito al regime forfettario, al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (ris. AE 28 giugno 2019 n. 64).

Pertanto, lo slittamento dei termini in questione interessa i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

– applicano il regime forfettario agevolato;

– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 28 giugno 2019, n. 64