Detassazione contributi COVID-19 e recupero di ritenute non dovute
Ai fini del recupero delle maggiori ritenute applicate erroneamente su contributi che beneficiano della detassazione prevista per le misure a favore di imprese e lavoratori autonomi relative all’emergenza Covid-19, l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24.
Questa la soluzione resa dall’AE al sostituto istante che suggeriva il recupero della ritenuta da parte del sostituito direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Oggetto del caso di specie sono i contributi erogati da un ente pubblico economico, a seguito dell’emergenza Covid-19, a lavoratori autonomi che svolgono l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato nonché il contributo in favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (art. 90 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).
Riconosciuta l’ammissibilità di entrambi i contributi alla detassazione (art. 10-bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), ai fini del recupero delle ritenute applicate, il sostituto dovrà:
1) evidenziare nel quadro ST del Mod. 770/2021 l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto operato, riportando l’ammontare nel quadro SX;
2) compilare la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della CU/2021 indicando:
– nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l’ammontare lordo del contributo erogato;
– al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”;
– al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, l’ammontare lordo del contributo corrisposto. Non si deve indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto.
Qualora il sostituto rilasci al medesimo soggetto distinte CU per il periodo d’imposta 2020, oppure una CU per i soli redditi esenti, la trasmissione telematica di quest’ultima può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.
(Fonte: mementopiu.it)
Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 15 marzo 2021, n. 173