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In G.U. il decreto fiscale convertito in legge: confermato l’equo compenso e l’esonero degli avvocati dalla polizza infortuni

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In G.U. il decreto fiscale convertito in legge: confermato l’equo compenso e l’esonero degli avvocati dalla polizza infortuni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 è stato pubblicato il testo del d.l. n. 148/17 convertito in legge (dalla l. n. 172 del 4 dicembre 2017). Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione in G.U..

La disposizione legislativa affronta testualmente diversi temi «in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». Tra le disposizioni di particolare interesse si evidenziano l’introduzione della disposizione sull’equo compenso e le modifiche in merito alla polizza assicurativa professionale prevista dalla l. n. 247/2012.

Equo compenso. Il decreto fiscale introduce l’art. 13-bis nella l. n. 247/2012 che disciplina il tanto atteso equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. La nuova norma si occupa del compenso degli avvocati nelle convenzioni stipulate, anche in forma societaria, per lo svolgimento dell’attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative, «nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese».

L’articolo prevede testualmente che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alle qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6».

Inoltre la disposizione sancisce la nullità delle clausole vessatorie che «determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato». Inoltre si considerano vessatorie le clausole che consistono nella riserva al cliente delle facoltà di modificare le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito, o ancora nella possibilità di anticipare a carico del professionista le spese della controversia, nonché la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Conclusivamente il nuovo articolo dispone che il principio dell’equo compenso deve essere garantito in relazione alle prestazioni rese dai professionisti «in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Assicurazione professionale obbligatoria. L’art. 19-novies del decreto fiscale prevede la soppressione di alcune parole (in particolare del lemma «a sé e») dell’art. 12, comma 2, l. n. 247/2012 in materia di assicurazione professionale obbligatoria.

In particolare con la nuova formulazione dell’articolo è previsto che l’avvocato, l’associazione o la società di professionisti hanno l’obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura degli infortuni solo per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dallo studio legale.

Stalking e condotte riparatorie. Il decreto legge aggiunge un nuovo comma all’art. 162-ter c.p., il quale prevede che lo stalking (art. 612-bis) sia escluso dai reati che possono essere estinti per condotte riparatorie.

Rottamazione delle cartelle e spesometro. Tra le principali novità della legge pubblicata in G.U., vi è, anche, l’estensione della rottamazione delle cartelle esattoriali.

È stata modificata la tempistica per la definizione agevolata, estesa agli avvisi degli ultimi 17 anni, dal 2000 al 2017. Inoltre il termine entro il quale presentare l’istanza passa dal 31 dicembre 2017 al 15 maggio 2018. Cambia anche il termine per saldare il mancato o insufficiente pagamento delle prime due rate (oltre alla terza) della vecchia rottamazione: slitta di una settimana, passando dal 30 novembre al 7 dicembre 2017.

Infine, in merito allo spesometro, il legislatore è intervenuto rimediando alle difficoltà dell’invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute nel primo semestre 2017. La trasmissione potrà avvenire annualmente o semestralmente, con un unico invio cumulativo per le fatture inferiori a 300 euro. Anche le sanzioni sono riviste, eliminando quelle per gli errori dell’invio dei dati del primo semestre 2016, purché però tali errori siano sanati con un nuovo invio entro febbraio 2018.

Altri argomenti contenuti nel decreto fiscale. Il d.l. n. 148/17 si è occupato anche della regolamentazione della produzione e trasformazione di cannabis per uso medico, autorizzando l’importazione di quote di cannabis da conferire allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie.

Altro tema affrontato dal decreto fiscale è relativo alla discussa possibilità di uscita autonoma dei minori di 14 anni dagli istituti scolastici. L’art. 19-bis del decreto legge prevede la possibilità per i genitori, tutori e soggetti affidatari di autorizzare le scuole a consentire ai minori di uscire da soli al termine delle lezioni, esonerando in questo modo il personale scolastico da ogni responsabilità.

Infine si rileva che all’interno del decreto sono previste misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazione elettroniche. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica dovranno prevedere la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, «ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese».

Qui la legge 4 dicembre 2017, n. 172; in G.U. del 5 dicembre 2017, n. 284

Qui il testo coordinato del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148; in G.U. del 5 dicembre 2017, n. 284