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La mancanza dell’abilitazione all’insegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria
lavoro subordinato | 21 Febbraio 2018
La mancanza dellabilitazione allinsegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria
E impedisce la conversione in tempo indeterminato
di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
Ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 6, l. 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e degli artt. 3 e 6 l. 19 gennaio 1942 n. 86, l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4080/18; depositata il 20 febbraio)