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Concordato con transazione fiscale e falcidia dei crediti privilegiati antergati

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Concordato con transazione fiscale e falcidia dei crediti privilegiati antergati

Nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter l.fall. nel testo vigente prima novella introdotta dall’art. 1, comma 81, l. n. 232/2016, il proponente – fermo restando l’obbligo del pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate – ricorrendo i presupposti dell’art. 160, comma 2, l. fall., può inserire i restanti crediti in classi diverse, applicando una falcidia anche a quelli muniti di privilegio di grado anteriore rispetto ai suddetti tributi.

Il caso. Una S.r.l. in liquidazione depositava una proposta di concordato preventivo con transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall, con la quale prevedeva il pagamento integrale delle ritenute fiscali non versate e con la falcidia della classe costituita dai creditori muniti di privilegio generale mobiliare. Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta e, contestualmente, su istanza di alcuni creditori, dichiarava il fallimento della società. Successivamente, la S.r.l. presentava ricorso avverso il decreto e la sentenza del tribunale il quale veniva respinto dalla Corte d’Appello. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso in Cassazione.

Trattamento dei creditori privilegiati e transazione fiscale. La ratio dell’art. 182-ter l. fall. – all’evidenza finalizzata a garantire la riscossione integrale di taluni tributi e, specialmente, di quelli costituendi “risorse proprie dell’Unione Europea”, non può consentire di interpretare l’art. 160, comma 2, l. fall. nel senso che esso imponga sempre un trattamento non deteriore dei creditori privilegiati, anche quando l’infalcidiabilità di taluno di essi, pure di grado inferiore, trovi fondamento nella legge e non nella sola volontà del proponente, poi avallata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto. Il contenuto vincolante dell’art. 182-ter l. fall., nella parte in cui impone al proponente che si avvale della transazione fiscale il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate, non si mostra idoneo ad estendere i suoi effetti fino ad imporre eguale trattamento a tutti i creditori che siano muniti di un privilegio antergato.

La Suprema Corte precisa inoltre che, sostenere che il ricorso alla transazione fiscale – almeno fino al 31 dicembre 2016 – imponga sempre il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati antergati rispetto all’IVA, compresi quindi anche i tributi erariali diretti, renderebbe incomprensibile l’intervento del legislatore urgente che con il d.l. n. 78/2010 ha espressamente novellato l’art. 182-ter stabilendo l’infalcidiabilità, accanto all’IVA, anche di un tributo diretto quali sono appunto le ritenute fiscali non versate.

(Fonte: ilfallimentarista.it)